Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE TERZIARIO
CAPO I
 Interventi a favore del commercio
Art. 41
 Contributi a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di Garanzia Fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 27, terzo comma, L. R. 30/1984
Art. 42
 Provvidenze a favore delle imprese del settore della
cooperazione di consumo, di produzione e di lavoro,
nonché del settore distributivo
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 43
 Realizzazione di centri commerciali
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 44
 Contributi pluriennali nel settore del commercio
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983 un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1983:
a) un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 1, ultimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) un limite di impegno di lire 800 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10, primo e secondo comma, lettera b), della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO II
 Interventi nel settore del turismo
Art. 45
 Contributi per esercizi alberghieri e complessi ricettivi
a carattere turistico - sociale
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 46
 Opere ed impianti nei poli turistici
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere e) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere d) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Della predetta somma complessiva di lire 20.000 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
I contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi, per le iniziative individuate con le lettere d) e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono essere destinati anche ad integrazione dei contributi concessi ai sensi della citata legge regionale n. 16/1965 ed ai sensi dell' articolo 25, lettera b) del primo comma della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche; la somma degli interventi finanziari non può eccedere, rispetto alla spesa ammissibile, la percentuale stabilita dal precedente comma.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
3 Parole sostituite al quarto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
4 Parole soppresse al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
5 Parole sostituite al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 78/1983
2 Secondo comma abrogato da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
3 Articolo abrogato implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985
CAPO III
 Interventi nel settore dei trasporti
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987
2 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 53
 Prosecuzione del raccordo autostradale << A 28 >>
a servizio dell' area pordenonese
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Società << Autovie Venete >> SpA, concessionaria del raccordo autostradale << A 28 >> Portogruaro - Pordenone in esercizio, l' importo di lire 14.000 milioni da convertire in capitale sociale e da destinare interamente alla realizzazione di un primo lotto funzionale della prosecuzione del citato raccordo autostradale << A 28 >> fino all' innesto con l' autostrada << A 27 >> Mestre - Vittorio Veneto, con relativi raccordi alla viabilità esistente nell' area pordenonese, a condizione che il relativo investimento venga iscritto nel bilancio della Società con distinta appostazione.
L' Amministrazione regionale è in conseguenza legittimata ad aumentare in più riprese e nelle misura complessiva di lire 14.000 milioni la propria partecipazione azionaria nella predetta Società << Autovie Venete >> SpA, mediante sottoscrizione alla pari di azioni di nuova emissione.
Le predette quote saranno erogate in unica soluzione indipendentemente dall' andamento dei lavori, restando nella facoltà della Amministrazione regionale di accertare, nei modi ritenuti più opportuni, l' impiego del finanziamento.
Note:
1 Quarto comma sostituito da art. 51, primo comma, L. R. 30/1985