Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.
CAPO I
 Interventi nel settore industriale
Art. 16
 Fondo di rotazione per le iniziative economiche
Al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale destina alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 74.750 milioni con la seguente articolazione territoriale in prima utilizzazione:
a) lire 15.750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 21.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 38.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 69.750 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
1) lire 15.750 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
2) lire 21.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
3) lire 33.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

Art. 19
 Contributi pluriennali
destinati agli stabilimenti industriali
Per le finalitā previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, č autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 1.200 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 20
 Consorzi Garanzia Fidi tra piccole imprese industriali
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali della regione, per le finalitā previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, č autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera k), L. R. 10/2012