Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' INDUSTRIA,
DELL' ARTIGIANATO, DELLA RICERCA E PER LA
POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
CAPO I
 Interventi nel settore industriale
Art. 16
 Fondo di rotazione per le iniziative economiche
Al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale destina alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 74.750 milioni con la seguente articolazione territoriale in prima utilizzazione:
a) lire 15.750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 21.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 38.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 69.750 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
1) lire 15.750 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
2) lire 21.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
3) lire 33.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

Art. 19
 Contributi pluriennali
destinati agli stabilimenti industriali
Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 1.200 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 20
 Consorzi Garanzia Fidi tra piccole imprese industriali
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali della regione, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera k), L. R. 10/2012
CAPO II
 Interventi per la ristrutturazione,
il consolidamento e la ripresa delle strutture produttive
del Friuli - Venezia Giulia
Art. 24
 Interventi urgenti - Fondo di dotazione
della Friulia SpA
Per l' integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Società finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 32.500 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 25.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO III
 Incentivi in conto capitale alle imprese
Art. 26
 Contributi alle imprese industriali e artigianali
Al fine di sostenere, attraverso la concessione di contributi << una tantum >> in conto capitale, investimenti diretti alla realizzazione di nuovi insediamenti e all' ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti, è destinata la somma complessiva di 24.000 milioni, di cui 20.000 milioni per investimenti delle imprese industriali e 4.000 milioni per investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983, a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
La restante somma di lire 22.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Note:
1 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 12, primo comma, L. R. 30/1984
CAPO IV
 Interventi per la ricerca scientifica,
tecnologica ed applicata e per la valorizzazione
delle risorse minerarie ed energetiche
Art. 28
 Ricerca tecnologica e applicata
Allo scopo di favorire lo sviluppo e l' ammodernamento tecnologico dell' apparato produttivo industriale e artigianale del Friuli - Venezia Giulia, attraverso contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata, è destinata la somma complessiva di lire 32.000 milioni, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 10.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 13.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, viene autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
1) lire 2.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
2) lire 3.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
3) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

La restante somma di lire 23.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 14/1985
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO V
 Interventi per infrastrutture industriali
Art. 32
 Zone industriali regionali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.250 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 20.250 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 21, secondo comma, L. R. 30/1984
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 34
 Impianti di depurazione
Per le finalità previste dal Capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
CAPO VI
 Interventi per l' artigianato
Art. 36
Per gli interventi previsti dall' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l' importo annuo di lire 2.000 milioni a decorrere dall' esercizio 1983.
Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l' importo annuo di lire 500 milioni, a decorrere dall' esercizio 1983.
Per la concessione di un contributo a favore di << Fondi rischi >> dei Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane, per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n 828;
b) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 20/2018 . A decorrere dal 31/12/2018 il Fondo è soppresso.
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VII
 Interventi per una politica attiva del lavoro
Art. 39
 Formazione professionale
La predetta somma viene così suddivisa:
a) lire 600 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26;
b) lire 1.400 milioni per la concessione agli enti gestori di cui all' articolo 17 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, di finanziamenti straordinari per le finalità di cui all' articolo 9, lettera f), di detta legge, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all' articolo 10 della medesima legge.

Al fine di consentire l' effettuazione delle iniziative formative a carattere sperimentale di cui all' articolo 3, lettera e), ed all' articolo 9, lettera c), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, anche attraverso l' acquisto delle attrezzature necessarie, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione di contributi straordinari agli enti di cui all' articolo 17 della citata legge per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, primo comma, L. R. 36/1984
Art. 40
 Incentivi economici a favore degli emigranti rimpatriati
Per gli interventi previsti dall' articolo 5, lettera d), della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.