Art. 96
Le annualitą relative al limite d' impegno autorizzato con il primo comma dell' articolo 47 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8646 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualitą autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le annualitą del suddetto limite d' impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.