Art. 64
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell' economia montana - Categoria XI - il capitolo 5874 con la denominazione: << Finanziamenti alla Comunità montana del Carso per il finanziamento di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico, nonché per la valorizzazione del territorio della Comunità montana del Carso a valere sui fondi di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 5874 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.