Art. 38
Interventi per la mobilità del lavoro ed incentivi
all' apprendistato
Per la promozione di specifiche azioni dirette a favorire la mobilità della manodopera viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Per la promozione di specifiche azioni dirette a sostenere l' apprendistato artigiano viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, dal allocare in apposite partite del fondo globale secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 3.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 1.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Con successive leggi regionali saranno determinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi e per il loro coordinamento con gli analoghi interventi da attuare con mezzi ordinari del bilancio regionale.