Art. 17
Istituto del Medio Credito
L' Amministrazione regionale č autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Medio Credito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 5.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarā autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito.
Le modalitā dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Per le finalitā previste dal precedente primo comma č autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per iniziative nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.