Art. 14
Finanziamento alla Comunità montana del Carso
Per il finanziamento di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico nonché per la valorizzazione del territorio della Comunità montana del Carso è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.