Art. 12
Interventi destinati alle strade e piste forestali
Le opere interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere realizzate se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate con decreto del Presidente della Giunta regionale, di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Note:
1 Primo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010