Per le finalità previste dal
Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.