Art. 4
Attribuzioni di compiti
In armonia con quanto disposto dalla
legge 11 novembre 1982, n. 828, e dalla
legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13, alle Comunità montane ed alla Comunità collinare viene attribuito il compito di concorrere o di provvedere direttamente, secondo quanto previsto agli articoli successivi, alla realizzazione di quelle categorie di interventi che sono espressamente determinate ed indicate dalla presente legge.
Le Comunità partecipano altresì, per i rispettivi territori, alla verifica dell' attuazione degli interventi.