Art. 2
Obiettivi del programma di interventi straordinari
e coordinamento con la programmazione regionale
Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a promuovere il processo di sviluppo economico, di riequilibrio e riassetto territoriale della regione, in armonia con le linee e gli obiettivi della programmazione regionale.
Il programma è prioritariamente rivolto al rafforzamento della base produttiva, attraverso interventi diretti ed indiretti a favore dello sviluppo delle imprese, anche ai fini della promozione della cooperazione, nonché attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali collegate allo sviluppo delle attività economiche.
Il programma forma parte integrante del piano regionale di sviluppo.
Gli interventi di cui al programma straordinario vengono attuati secondo criteri tesi a garantire il raccordo sistematico e l' organica interrelazione degli stessi con i progetti già avviati e da avviare nel quadro del predetto piano regionale di sviluppo.