Con la presente legge, la Regione Friuli - Venezia Giulia disciplina ed attua, sia direttamente sia attraverso gli enti, istituti ed organismi indicati nei successivi articoli, gli interventi straordinari previsti agli articoli 1, 9 e 10 della
legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo i criteri e le modalitą fissate con la
legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13.