﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 giugno 1983

      , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>Variazioni  al  bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi 1983-1985 ed  al  bilancio  per   l' esercizio  1983  (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi finanziati con storni di bilancionon comportanti maggiori spese</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, negli anni 1983-1984-1985, contributi straordinari a  favore del Consorzio dei Comuni denominato Comunità Collinare  del Friuli e delle  Comunità  Montane  di  cui  alla  legge  13 dicembre 1971, n.  1102,  costituite,  prevalentemente,  dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto  legge  13 maggio 1976, n.  227, convertito, con  modificazioni,  nella legge 29 maggio 1976,  n.  336,  e   dall' articolo  11  del decreto legge 18 settembre 1976,  n.  648,  convertito,  con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n.  730.</p><p style="text-align: justify;">I  contributi  di  cui  al   precedente   comma   saranno corrisposti  per  le  finalità  di  cui  al   primo   comma dell' articolo 13 del citato decreto legge 13  maggio  1976, n. 227, in  ognuno  degli  anni  considerati,  nella  misura massima corrispondente all' importo erogato  dallo  Stato  a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del summenzionato decreto legge 18 settembre 1976, n.  648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre  1976, n. 730.</p><p style="text-align: justify;">Per le suddette  finalità,  nello  stato  di  previsione della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi 1983-1985  e  del  bilancio  per   l' esercizio  1983  viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  IV  -  Rubrica  n.  2 - Servizio economia montana - Categoria  XI  -  il  capitolo 5871 con la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  a  favore  delle Comunità Montane terremotate e  della  Comunità  Collinare del Friuli per far fronte agli oneri derivanti dagli  eventi sismici del 1976  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 14.040 milioni, suddiviso  in ragione di lire 4.680 milioni per  ciascuno  degli  esercizi dal 1983 al 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 14.040  milioni  si  fa  fronte mediante  prelevamento,  di  pari  importo,  dal  Fondo   di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia  iscritto al capitolo 6991 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli Enti teatrali,  di  cui   all' articolo  1  della  legge regionale 2 settembre 1981, n.  58, assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio  di  tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.</p><p style="text-align: justify;">La  Regione  concede   altresì   la   propria   garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli Enti teatrali,  di cui al primo comma del presente articolo, assumeranno con  i propri tesorieri o con  gli  Istituti  di  credito,  che  ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione  inerenti  i  compiti  istituzionali degli Enti stessi.</p><p style="text-align: justify;">I  mutui  e  le  anticipazioni  ammessi   alle   garanzie regionali previste dai precedenti commi non devono  superare complessivamente per tutti gli Enti l' importo  di  lire  10 miliardi.</p><p style="text-align: justify;">La concessione delle garanzie di cui al primo  e  secondo comma del presente articolo è  disposta  con  deliberazione della Giunta regionale  su  proposta   dell' Assessore  alle finanze.</p><p style="text-align: justify;">La domanda per la  concessione  dovrà  essere  corredata dalla  deliberazione  esecutiva  con  cui   l' Ente  dispone l' assunzione del mutuo o dell' anticipazione e nella  quale dovrà essere  dichiarata  motivatamente   l' impossibilità dell' Ente a presentare propria garanzia  e   dall' atto  di adesione dell' Istituto mutuante.</p><p style="text-align: justify;">In relazione alla garanzia concessa,   l' Assessore  alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere  dell' Ente mutuatario, sulle somme di spettanza di   quest' ultimo,  un importo pari alle rate scadute e non  pagate  relative  alla restituzione del prestito.</p><p style="text-align: justify;">Gli eventuali  oneri  derivanti   dall' applicazione  del presente articolo faranno  carico  al  capitolo  6901  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il limite di impegno di lire 600 milioni autorizzato  per l' esercizio 1976 con l' articolo 17 della  legge  regionale 10 gennaio 1977, n.  3, viene ridotto di lire 250 milioni  a decorrere dall' esercizio 1983. Le  annualità  relative  al predetto limite vengono ridotte  di  lire  250  milioni  per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1990.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal decimo comma dell' articolo 15 della  legge  regionale  21  gennaio  1977,  n.  7,  come sostituito con  l' articolo  17  della  legge  regionale  13 aprile 1978, n.  23, è  autorizzato   nell' esercizio  1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983  al 2002.</p><p style="text-align: justify;">L' onere complessivo di lire 750 milioni,  corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi  dal  1983  al 1985, fa carico al capitolo 7292 dello stato  di  previsione della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi 1983-1985 e del bilancio  per   l' esercizio  1983,  il  cui stanziamento,    in    termini    di    competenza,    viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 750 milioni si  provvede  -  in relazione a  quanto  disposto  col  precedente  primo  comma - mediante storno di pari  importo  dal  capitolo  7287  del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità autorizzate per gli esercizi  dal  1986  al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli esercizi medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il limite di impegno di lire 1 miliardo  autorizzato  per l' esercizio 1981 con l' articolo 3 della legge regionale  3 giugno 1981, n.  30, viene ridotto di  lire  785  milioni  a decorrere dall' esercizio 1983. Le  annualità  relative  al predetto limite vengono ridotte  di  lire  785  milioni  per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  3  della  legge regionale 29 dicembre 1976, n.  68, e dall' articolo 1 della legge regionale  3  giugno  1981,  n.  30,  è  autorizzato, nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite d' impegno di lire 785 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 785 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983  al 2002.</p><p style="text-align: justify;">L' onere   complessivo    di    lire    2.355    milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8343 dello stato  di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983,  il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità autorizzate per gli esercizi  dal  1986  al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato  per l' esercizio 1981 con l' articolo 4 della legge regionale  7 maggio 1981, n.  25, viene  ridotto  di  lire  68.240.000  a decorrere dall' esercizio 1983. Le  annualità  relative  al predetto limite  vengono  ridotte  di  lire  68.240.000  per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.</p><p style="text-align: justify;">Per  le   finalità   previste     dall' articolo   1   e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall' articolo 1 ed il  secondo inserito con l' articolo 3 della legge  regionale  7  maggio 1981,  n.  25,  è  autorizzato,     nell' esercizio   1983, l' ulteriore limite d' impegno di lire 68.240.000.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 68.240.000 per ciascuno degli esercizi dal  1983  al 2002.</p><p style="text-align: justify;">L' onere complessivo di lire 204.720.000,  corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi  dal  1983  al 1985, fa  carico  al  capitolo  8347,  il  cui  stanziamento presenta sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità autorizzate per gli esercizi  dal  1986  al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La disciplina prevista dalla legge regionale 1  settembre 1982, n.  75, si applica pure   all' articolo  71,  terzo  e quarto comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63, come integrato dall' articolo 46  della  legge  regionale  4 luglio 1979, n.  35.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità di cui  al  citato  articolo  71,  terzo comma, della legge regionale 23 dicembre  1977,  n.  63,  è autorizzato l' ulteriore limite  d' impegno  di  lire  2.100 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 2.100 milioni per ciascuno degli esercizi  dal  1983 al 2002.</p><p style="text-align: justify;">L' onere  di  lire  6.300  milioni,  corrispondente  alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8395  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985  e del bilancio per  l' esercizio  1983,  il  cui  stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.300 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  6.300  milioni  si  provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6992 &lt;&lt;  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;">Gli oneri relativi alle annualità  autorizzate  per  gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico  ai  corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.</p></p></p></body></html>