Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2008

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.
CAPO I
 Interventi comportanti nuove e maggiori spese
Art. 16
 
In relazione alle disposizioni contenute nell' articolo 31, sesto, settimo ed ottavo comma, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ed allo scopo di assicurare la continuitā dei servizi di trasporto pubblico locale nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, a fronte di un aumento dei costi di esercizio da contenersi entro il limite del 13 per cento rispetto al 1982, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad erogare, in via anticipata nell' esercizio 1983, alle Aziende di trasporto pubbliche e private di cui all' articolo 11, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, un contributo chilometrico integrativo di carattere straordinario, in misura non superiore al 13 per cento dell' ammontare dei contributi determinati per l' esercizio 1982, per le varie categorie e modi di trasporto di cui all' articolo 9 lettere a) e d) della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
L' Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale della viabilitā, dei trasporti e traffici, dei porti ed attivitā emporiali, provvede a trasmettere al Ministero dei Trasporti la documentazione indicata all' articolo 31, commi sesto e settimo, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ai fini del riconoscimento da parte dello Stato delle somme anticipate dalla Regione per le finalitā di cui al comma precedente, in aumento alla quota del Fondo Nazionale Trasporti spettante alla Regione medesima per l' anno 1984 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Le Aziende di trasporto che, a fine esercizio 1983, non risultino aver rispettato le condizioni indicate dall' articolo 31, commi sesto e settimo, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono tenute alla restituzione dei contributi integrativi di cui al primo comma del presente articolo, e corrisposti dall' Amministrazione regionale, mediante conguaglio del relativo ammontare sulle erogazioni spettanti, nell' esercizio 1984, ai sensi degli articoli 9 e 11, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le finalitā previste dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali - Categoria IV - il capitolo 517 con la denominazione: << Contributi chilometrici integrativi di carattere straordinario alle Aziende di trasporto pubbliche e private >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.200 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 28
 
Le modalitā e i termini del conferimento del capitale, di cui al precedente comma, sono regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la << Autovie Servizi >>.
Per le finalitā previste dai precedenti commi č autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6835 con la denominazione: << Conferimenti a favore della << Autovie Servizi >> SpA per la progettazione, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento degli impianti confinari alla frontiera italo - austriaca di Tarvisio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1985.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 11/1996
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 146, L. R. 1/2005
Art. 32
 
Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981 con l' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e giā ridotto con l' articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33, di lire 350 milioni a decorrere dall' esercizio 1984, viene ulteriormente ridotto di lire 419.885.000 per l' esercizio 1983 e di lire 69.885.000 a decorrere dall' esercizio 1984. Le annualitā relative al predetto limite vengono ridotte di lire 419.885.000 per l' esercizio 1983 e di lire 69.885.000 per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1990.
Per le finalitā previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, č autorizzato nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite di impegno di lire 419.885.000.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 419.885.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
L' onere complessivo di lire 1.259.655.000, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 700 milioni, suddivisi in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Le annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.