Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2008

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.
Art. 37
 
Il limite di impegno di lire 600 milioni autorizzato per l' esercizio 1976 con l' articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, viene ridotto di lire 250 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualitā relative al predetto limite vengono ridotte di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1990.
Per le finalitā previste dal decimo comma dell' articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito con l' articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, č autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 7292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni.
Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede - in relazione a quanto disposto col precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 7287 del precitato stato di previsione.
Le annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.