Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2008

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.
Art. 32
 
Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981 con l' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e giā ridotto con l' articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33, di lire 350 milioni a decorrere dall' esercizio 1984, viene ulteriormente ridotto di lire 419.885.000 per l' esercizio 1983 e di lire 69.885.000 a decorrere dall' esercizio 1984. Le annualitā relative al predetto limite vengono ridotte di lire 419.885.000 per l' esercizio 1983 e di lire 69.885.000 per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1990.
Per le finalitā previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, č autorizzato nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite di impegno di lire 419.885.000.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 419.885.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
L' onere complessivo di lire 1.259.655.000, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 700 milioni, suddivisi in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Le annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.