Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2008

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.
Art. 28
 
Le modalitā e i termini del conferimento del capitale, di cui al precedente comma, sono regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la << Autovie Servizi >>.
Per le finalitā previste dai precedenti commi č autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6835 con la denominazione: << Conferimenti a favore della << Autovie Servizi >> SpA per la progettazione, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento degli impianti confinari alla frontiera italo - austriaca di Tarvisio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1985.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 11/1996
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 146, L. R. 1/2005