Art. 23
Per le finalitā previste dagli articoli 5 e 14, lettera a), della
legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, č autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' esercizio 1983.