Art. 19
Per le finalitā previste dall'
articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, ed in considerazione del significato storico dei monumenti, la Regione č autorizzata a concedere alle Amministrazioni comunali interessate contributi per iniziative volte alla conservazione e valorizzazione delle Foibe di Basovizza e di Monrupino.
A tale fine č autorizzata nell' esercizio 1983, la spesa, in termini di competenza, di lire 10 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attivitā culturali - Categoria IV - il capitolo 1081 con la denominazione: << Contributi alle amministrazioni comunali per iniziative volte alla conservazione e valorizzazione delle Foibe di Basovizza e di Monrupino >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10 milioni per l' esercizio 1983.