Art. 17
Oltre che nella proprietā di tutti i beni e nella titolaritā di tutti i rapporti attivi e passivi non liquidati dei Consorzi, la Regione succede pertanto anche nella proprietā dei beni e nella titolaritā dei rapporti instaurati da dette Scuole.
Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente comma, č autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attivitā culturali - Categoria III - il capitolo 977 con la denominazione: << Oneri relativi al subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi non liquidati dalle soppresse Scuole libere di istruzione tecnica >> (spesa obbligatoria) e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' esercizio 1983.