Al
primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << un contributo pluriennale costante pari all' 8% della medesima, per una durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore >> è sostituita dalla seguente: << contributi ventennali costanti pari all' 8% della medesima, da corrispondersi annualmente >>.