Legge regionale 20 giugno 1983, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 25/02/2000

Modifiche di leggi regionali d' intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nel Friuli - Venezia Giulia e rifinanziamento dell' articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, concernente interventi per sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza comunale di cui all' articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 1
 
Alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, vengono apportate le seguenti modifiche:
- all' articolo 46 bis, come inserito con l' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << contributi pluriennali costanti pari all' 8% per la durata massima di 20 anni o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore >> č sostituita dalla seguente: << contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente >>;
- all' articolo 50, secondo comma, cosė come modificato dall' articolo 37 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all' 8% per la durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore >> č sostituita dalla seguente: << vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente >>;
- all' articolo 51, secondo comma, cosė come sostituito dall' articolo 38 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all' 8% per la durata massima di 20 anni >> č sostituita dalla seguente: << vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente >>.