Legge regionale 20 giugno 1983, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 25/02/2000

Modifiche di leggi regionali d' intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nel Friuli - Venezia Giulia e rifinanziamento dell' articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, concernente interventi per sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza comunale di cui all' articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 1
 
Alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, vengono apportate le seguenti modifiche:
- all' articolo 46 bis, come inserito con l' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << contributi pluriennali costanti pari all' 8% per la durata massima di 20 anni o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore >> è sostituita dalla seguente: << contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente >>;
- all' articolo 50, secondo comma, così come modificato dall' articolo 37 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all' 8% per la durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore >> è sostituita dalla seguente: << vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente >>;
- all' articolo 51, secondo comma, così come sostituito dall' articolo 38 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all' 8% per la durata massima di 20 anni >> è sostituita dalla seguente: << vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente >>.

Art. 2
 
Al primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione << un contributo pluriennale costante pari all' 8% della medesima, per una durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore >> è sostituita dalla seguente: << contributi ventennali costanti pari all' 8% della medesima, da corrispondersi annualmente >>.
Art. 3
 
Alla legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, vengono apportate le seguenti modifiche:
- all' articolo 4 la locuzione << un contributo pluriennale costante dell' 8% >> è sostituita dalla seguente: << contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente, >>;
- all' articolo 5 la locuzione << contributi costanti pluriennali dell' 8% >> è sostituita dalla seguente: << contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente, >>.

Art. 4
 
I termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere le provvidenze previste dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall' articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per gli interventi a favore di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi sono riaperti per mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 
In via di interpretazione autentica degli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si intende che il Gruppo Interdisciplinare Centrale può operare anche in formazione ridotta tramite nuclei di lavoro, commissioni, gruppi di lavoro e singoli esperti, e che il medesimo è validamente costituito anche senza la partecipazione dell' esperto designato dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, primo comma, L. R. 53/1984
2 Articolo interpretato da art. 1, L. R. 44/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 44/1990
4 Articolo abrogato da art. 7, comma 23, L. R. 2/2000