Art. 4
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone, istituita dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Gorizia, un finanziamento straordinario di lire 5.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni nell' esercizio 1984 e lire 2.000 milioni nell' esercizio 1985, da utilizzare per opere ed interventi volti a rendere pienamente operative le aree di proprietà dell' Azienda medesima al servizio dello scalo di Monfalcone.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987
2 Secondo comma abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987