Legge regionale 20 giugno 1983, n. 62 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1987

Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti, nonché per l' attuazione delle iniziative in esecuzione dell' articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960 - (Secondo provvedimento).
Art. 3
 Ente Autonomo del Porto di Trieste
In attuazione dell' articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Ente Autonomo del Porto di Trieste, per le finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, un finanziamento di lire 20 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell' esercizio 1984 e lire 10 miliardi nell' esercizio 1985, quale ulteriore conferimento al fondo di dotazione, di cui all' articolo 3 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714.