Art. 2
Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Gorizia, anche in via anticipata, un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1983, lire 300 milioni per l' esercizio 1984 e lire 300 milioni per l' esercizio 1985, quale concorso alle spese di primo impianto per il funzionamento della Stazione confinaria di S. Andrea a Gorizia.
Il Comune di Gorizia è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione; qualora le iniziative riguardino opere o impianti il rendiconto dovrà contenere i certificati di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 50, primo comma, L. R. 30/1985