Legge regionale 14 giugno 1983 , n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGEREGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53, E ALLALEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1965, N. 21

Art. 5

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole soppresse al terzo comma da art. 6, comma 3, L. R. 28/1987

Parole sostituite al terzo comma da art. 6, comma 3, L. R. 28/1987

Secondo comma abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 6

Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica funzionale non sono prese in considerazione le anzianità convenzionali attribuite ai sensi delle leggi regionali d' inquadramento per i servizi prestati nelle qualifiche funzionali immediatamente o ulteriormente inferiori a quella di inquadramento e per quelli non di ruolo, salvo quelli di cui all' articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.

Ai fini di cui al comma precedente, per il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960 n. 1600, ovvero per il personale transitato dal ruolo speciale ad esaurimento ai ruoli aggiunti ed ai ruoli organici, viene valutata l' anzianità di servizio maturata a decorrere dal 26 ottobre 1954.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera k), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 8

Dopo il quinto comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

<< La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione. >>.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera k), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 10

All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire 600 orarie, 750 orarie, 1.000 orarie sono rispettivamente elevati a lire 1.000 orarie, 1.000 orarie, 1.400 orarie.

Art. 11

All' articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la dizione << dirigente: caporedattore >> e prima della dizione << consigliere: caposervizio >> è inserita la seguente << funzionario: vicecaporedattore >>.

Art. 12

All' articolo 26 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene aggiunto il seguente comma:

<< Al personale interessato all' applicazione del presente articolo viene comunque garantito un beneficio minimo pari al valore di una classe di stipendio nella misura prevista dalla tabella << C >> allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. >>.

Art. 13

Il personale delle Associazioni provinciali allevatori, che abbia prestato servizio presso la Regione Friuli - Venezia Giulia per almeno un anno nel biennio 1981-1982, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima, nel ruolo unico regionale con la qualifica di coadiutore.

Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso le Associazioni provinciali allevatori alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi.

Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso le dette Associazioni nella carriera corrispondente alla qualifica d' inquadramento è valutata per intero.

Art. 14

Alla fine del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, e alla fine della prima frase del terzo comma dell' articolo 45 e del secondo comma dell' articolo 48 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene aggiunta la seguente disposizione: << ... e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato >>.

Art. 15

Le disposizioni di cui all' articolo 46, primo, secondo, quarto comma della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, si applicano, nel limite di una unità, al personale ivi indicato che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione.

L' inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.

Art. 16

(3)

Il dipendente in costanza di rapporto di servizio può richiedere un' anticipazione del trattamento previdenziale, di cui all' articolo 141 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo quanto previsto dal sesto al undicesimo comma dell' articolo 2120 del Codice Civile, sub articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

(1)(2)

Con apposito Regolamento di esecuzione saranno determinate le modalità di concessione dell' anticipazione di cui al precedente comma.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 19, primo comma, L. R. 49/1984

Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 26/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 7, L. R. 15/2014

Art. 16 bis

(1)(2)(4)

1. L' anticipazione della buonuscita di cui all' articolo 16 può essere concessa per le seguenti finalità:

a) spese per terapie e/o interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;

b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi;

c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell' abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o dei figli conviventi, o di quella in locazione;

d) spese di arredamento dell' abitazione, nonché spese per contratti di locazione e/trasloco;

e) matrimonio;

f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;

g) estinzione di mutui fondiari o edilizi;

h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzione a fini previdenziali;

i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;

l) pagamento di imposte di successione.

2. Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 16, secondo comma, verrà specificata la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la documentazione da produrre è riferita esclusivamente al verificarsi dell' evento.

3. L' anticipazione della buonuscita è cumulabile con altre provvidenze statali e/o regionali finalizzate allo stesso intervento per il quale viene richiesta l' anticipazione medesima.

4. L'anticipazione della buonuscita è concessa per tutte le finalità di cui al comma 1, sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi verificatisi, purché la relativa domanda sia presentata entro due anni dal verificarsi dell'evento o dell'intervento.

(3)

4 bis. L'anticipazione della buonuscita non può essere richiesta né comunque liquidata nei dodici mesi antecedenti la cessazione obbligatoria dal servizio.

(5)(6)

Note:

Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 44/1988

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 31/1997

Comma 4 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 17/2004

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 15, L. R. 12/2010

Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 34/2015

Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 8, comma 6, L. R. 34/2015

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera k), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000

Art. 19

In attesa di definire il sistema per effettuare il riallineamento tra trattamento economico ed anzianità di servizio del personale regionale, al personale medesimo, in servizio alla data del 1 gennaio 1983, lo stipendio viene rideterminato, a decorrere dalla data suddetta, con l' attribuzione di un importo annuo pari allo 0,50% dell' iniziale di qualifica, rapportato a mese, per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di anzianità nella qualifica maturata alla data del 31 dicembre 1982. Per il personale appartenente alla qualifica di dirigente viene valutata anche l' anzianità maturata nella carriera direttiva.