Legge regionale 14 giugno 1983 , n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 6

Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica funzionale non sono prese in considerazione le anzianità convenzionali attribuite ai sensi delle leggi regionali d' inquadramento per i servizi prestati nelle qualifiche funzionali immediatamente o ulteriormente inferiori a quella di inquadramento e per quelli non di ruolo, salvo quelli di cui all' articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.

Ai fini di cui al comma precedente, per il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960 n. 1600, ovvero per il personale transitato dal ruolo speciale ad esaurimento ai ruoli aggiunti ed ai ruoli organici, viene valutata l' anzianità di servizio maturata a decorrere dal 26 ottobre 1954.