Legge regionale 14 giugno 1983 , n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 29

Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli relativi agli acconti di cui all' articolo 25 - per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:

- per l' esercizio 1983, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 3.300 milioni, di lire 200 milioni e di lire 850 milioni;

- per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, in termini di competenza, rispettivamente, di lire 2.100 milioni, di lire 200 milioni e di lire 750 milioni.