﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 14 giugno 1983

      , n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni   ed   integrazioni    alle    disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il  trattamento  economico del personale regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Con  regolamento  di  esecuzione,  da   emanarsi   previo confronto    con    le    rappresentanze    sindacali,    si disciplineranno i titoli valutabili per la partecipazione ai concorsi di cui all' articolo 20, nonché i criteri  per  la valutazione  dei  titoli  stessi  e  le  modalità  per   la formazione della graduatoria.</p><p style="text-align: justify;">Con il medesimo regolamento saranno stabiliti  i  criteri per la determinazione del punteggio minimo di idoneità  per la quantità e qualità del  servizio  prestato,  risultante dalla relazione di cui al successivo comma.</p><p style="text-align: justify;">Tra i titoli valutabili devono essere  compresi  oltre  a quelli previsti dall' articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto  1981,  n.  53,  fermo  restando  quanto disposto dall' articolo 5 della legge regionale 18  dicembre 1981, n.  86, e dall' articolo 6 della  legge  regionale  30 dicembre 1981, n.  95, anche, tra l' altro, il possesso  del titolo di studio richiesto per livelli superiori a quello di appartenenza, nonché l' appartenenza, al giorno  precedente alla data di entrata  in  vigore  della  legge  regionale  5 agosto 1975, n.  48, alla qualifica  di  segretario  capo  o equiparata,  di  segretario  principale  o  equiparata,   di coadiutore capo o equiparata,  di  coadiutore  principale  o equiparata,  di  addetto  tecnico  capo  o  equiparata,   di commesso  capo.   È   inoltre   richiesta,   quale   titolo valutabile, una relazione analitica  redatta  dal  Direttore regionale, dal Direttore  dell' Ente  o  dal  Direttore  del Servizio Autonomo competente e riferentesi alla durata, alla quantità  ed  alla  qualità  del  servizio  prestato   dal candidato alla data di pubblicazione del bando  di  concorso presso   l' Amministrazione  e  gli   Enti   regionali,   da sottoporre al parere dell' apposita  Commissione  paritetica costituita presso il Consiglio di Amministrazione.</p><p style="text-align: justify;">Nella  relazione   sarà   riservata,   tra     l' altro, particolare valutazione   all' attività  svolta  presso  la Segreteria  Generale  Straordinaria  per  i   problemi   del terremoto nonché per l' attività svolta in  via  ordinaria relativamente a  mansioni  di  istruttoria  e  controllo  in materia di strumenti urbanistici comunali.</p><p style="text-align: justify;">La Commissione giudicatrice dei concorsi sarà costituita dal Consiglio di Amministrazione.</p><p style="text-align: justify;">Con  il  medesimo  regolamento  saranno  determinate   le procedure ed i criteri per la formulazione  della  relazione nonché le  modalità  per  la  presentazione  di  eventuali osservazioni da parte dell' interessato avverso la relazione medesima.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno 1993, n. 333, l' illegittimita' costituzionale del quinto comma.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> La menzione alla Commissione paritetica si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.</p></p></body></html>