Legge regionale 14 giugno 1983 , n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 22

I passaggi di qualifica funzionale di cui al precedente articolo 20 avvengono mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale alla data del 30 giugno 1981, che si trovino in servizio alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Al concorso sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella per cui si bandisce il concorso.

Per partecipare al concorso di cui al comma precedente è richiesta un' anzianità di servizio effettiva nella qualifica funzionale di appartenenza di almeno cinque anni già maturata al 30 giugno 1981.

Non saranno prese in considerazione, agli effetti del precedente comma, le anzianità convenzionali attribuite ai sensi delle leggi regionali di inquadramento per servizi non di ruolo e per i servizi prestati nelle qualifiche funzionali immediatamente o ulteriormente inferiori a quella d' inquadramento, fatti salvi i servizi di cui all' articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.

Al concorso per l' accesso alla qualifica di coadiutore sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche di agente tecnico e di commesso, con anzianità di servizio effettiva di almeno cinque anni, maturata anche complessivamente nelle due qualifiche.

Non si può prescindere dal prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto, per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.

L' istituzione di profili professionali tecnici nelle qualifiche di segretario, consigliere e funzionario, cui possa accedere rispettivamente il personale appartenente alla qualifica di coadiutore, di segretario e di consigliere, a prescindere dal possesso del titolo di studio, da prevedersi con il regolamento di esecuzione di cui all' articolo 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ha effetto dal 30 giugno 1981.

Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 24 si determineranno i criteri di corrispondenza tra i profili di appartenenza e quelli cui accedere. Con il medesimo regolamento sarà altresì prevista l' eventuale obbligatorietà di partecipazione a corsi di qualificazione professionale.