﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 14 giugno 1983

      , n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni   ed   integrazioni    alle    disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il  trattamento  economico del personale regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I passaggi di qualifica funzionale di cui  al  precedente articolo 20 avvengono mediante concorso per titoli al  quale possono partecipare i dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale alla data del 30 giugno 1981, che  si  trovino  in servizio alla data di  scadenza  del  termine  previsto  dal bando di concorso per la presentazione delle domande.</p><p style="text-align: justify;">Al  concorso  sono   ammessi   i   dipendenti   regionali appartenenti  alla   qualifica   funzionale   immediatamente inferiore a quella per cui si bandisce il concorso.</p><p style="text-align: justify;">Per partecipare al concorso di cui al comma precedente è richiesta   un' anzianità  di  servizio   effettiva   nella qualifica funzionale di appartenenza di almeno  cinque  anni già maturata al 30 giugno 1981.</p><p style="text-align: justify;">Non saranno prese in  considerazione,  agli  effetti  del precedente comma, le anzianità convenzionali attribuite  ai sensi delle leggi regionali di inquadramento per servizi non di  ruolo  e  per  i  servizi  prestati   nelle   qualifiche funzionali immediatamente o ulteriormente inferiori a quella d' inquadramento, fatti salvi i servizi di cui all' articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n.  3.</p><p style="text-align: justify;">Al concorso per l' accesso alla qualifica  di  coadiutore sono  ammessi  i  dipendenti  regionali  appartenenti   alle qualifiche di agente tecnico e di commesso,  con  anzianità di servizio effettiva di almeno cinque anni, maturata  anche complessivamente nelle due qualifiche.</p><p style="text-align: justify;">Non si può prescindere dal prescritto titolo  di  studio allorché   esso   sia   richiesto,   per   le   prestazioni professionali proprie del  profilo  professionale,  in  base alla normativa vigente.</p><p style="text-align: justify;">L' istituzione di  profili  professionali  tecnici  nelle qualifiche di segretario,  consigliere  e  funzionario,  cui possa accedere  rispettivamente  il  personale  appartenente alla  qualifica  di   coadiutore,   di   segretario   e   di consigliere,  a  prescindere  dal  possesso  del  titolo  di studio, da prevedersi con il regolamento  di  esecuzione  di cui all' articolo 10, terzo comma, della legge regionale  31 agosto 1981, n.  53, ha effetto dal 30 giugno 1981.</p><p style="text-align: justify;">Con il regolamento di esecuzione  di  cui  al  successivo articolo 24 si determineranno i  criteri  di  corrispondenza tra i profili di appartenenza e quelli cui accedere. Con  il medesimo regolamento sarà altresì  prevista   l' eventuale obbligatorietà di partecipazione a corsi di  qualificazione professionale.</p></p></body></html>