Legge regionale 14 giugno 1983 , n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 16

(3)

Il dipendente in costanza di rapporto di servizio può richiedere un' anticipazione del trattamento previdenziale, di cui all' articolo 141 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo quanto previsto dal sesto al undicesimo comma dell' articolo 2120 del Codice Civile, sub articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

(1)(2)

Con apposito Regolamento di esecuzione saranno determinate le modalità di concessione dell' anticipazione di cui al precedente comma.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 19, primo comma, L. R. 49/1984

Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 26/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 7, L. R. 15/2014