Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
TITOLO II
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al terzo comma da art. 6, comma 3, L. R. 28/1987
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 6, comma 3, L. R. 28/1987
3 Secondo comma abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 20/2002
4 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera k), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera k), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 10
 
All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire 600 orarie, 750 orarie, 1.000 orarie sono rispettivamente elevati a lire 1.000 orarie, 1.000 orarie, 1.400 orarie.
Art. 11
 
All' articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la dizione << dirigente: caporedattore >> e prima della dizione << consigliere: caposervizio >> è inserita la seguente << funzionario: vicecaporedattore >>.
Art. 14
 
Alla fine del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, e alla fine della prima frase del terzo comma dell' articolo 45 e del secondo comma dell' articolo 48 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene aggiunta la seguente disposizione: << ... e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato >>.
Art. 16 bis
1. L' anticipazione della buonuscita di cui all' articolo 16 può essere concessa per le seguenti finalità:
a) spese per terapie e/o interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;
b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi;
c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell' abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o dei figli conviventi, o di quella in locazione;
d) spese di arredamento dell' abitazione, nonché spese per contratti di locazione e/trasloco;
e) matrimonio;
f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;
g) estinzione di mutui fondiari o edilizi;
h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzione a fini previdenziali;
i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;
l) pagamento di imposte di successione.

2. Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 16, secondo comma, verrà specificata la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la documentazione da produrre è riferita esclusivamente al verificarsi dell' evento.
3. L' anticipazione della buonuscita è cumulabile con altre provvidenze statali e/o regionali finalizzate allo stesso intervento per il quale viene richiesta l' anticipazione medesima.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 44/1988
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 31/1997
3 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 17/2004
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 15, L. R. 12/2010
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 34/2015
6 Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 8, comma 6, L. R. 34/2015
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera k), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000