Art. 27
Al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 2 gennaio 1982, il cui trattamento economico in quiescenza sia gią stato determinato in via definitiva dalla CPDEL viene corrisposto, a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti, un acconto mensile individualmente determinato rapportando gli importi previsti all' articolo 25 all' aliquota corrispondente alla durata del servizio utile. In caso di pensione indiretta, l' acconto sarą pari alla metą dell' importo che sarebbe spettato al dipendente.
Detti acconti vengono computati anche nella tredicesima mensilitą e sono assoggettati all' IRPEF.