Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 25
A decorrere dal 1° gennaio 1982 ai dipendenti regionali il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto, in base alla qualifica posseduta al 31 dicembre 1981, un assegno lordo mensile, riassorbibile coi miglioramenti che deriveranno dalla revisione contrattuale 1982-1984, da definirsi con successiva legge regionale, dell' importo risultante dalla seguente tabella:
Livelli o
qualifiche
Importi mensili lordi
dal 1.1.1982dal 1.1.1983
II livello - commesso40.00055.000
III livello - agente tecnico48.00065.000
IV livello - coadiutore54.00075.000
V livello - segretario69.00095.000
VI livello - consigliere88.000120.000
VII livello - funzionario104.000145.000
VIII livello - dirigente140.000195.000


Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1982 ed il 1° gennaio 1983, l' importo corrispondente alla differenza fra l' assegno previsto per l' anno 1983 e quello previsto per l' anno 1982 viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1982.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, secondo comma, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.