Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 24
Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno i titoli valutabili per la partecipazione ai concorsi di cui all' articolo 20, nonché i criteri per la valutazione dei titoli stessi e le modalità per la formazione della graduatoria.
Con il medesimo regolamento saranno stabiliti i criteri per la determinazione del punteggio minimo di idoneità per la quantità e qualità del servizio prestato, risultante dalla relazione di cui al successivo comma.
Tra i titoli valutabili devono essere compresi oltre a quelli previsti dall' articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, fermo restando quanto disposto dall' articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, e dall' articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, anche, tra l' altro, il possesso del titolo di studio richiesto per livelli superiori a quello di appartenenza, nonché l' appartenenza, al giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, alla qualifica di segretario capo o equiparata, di segretario principale o equiparata, di coadiutore capo o equiparata, di coadiutore principale o equiparata, di addetto tecnico capo o equiparata, di commesso capo. È inoltre richiesta, quale titolo valutabile, una relazione analitica redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio Autonomo competente e riferentesi alla durata, alla quantità ed alla qualità del servizio prestato dal candidato alla data di pubblicazione del bando di concorso presso l' Amministrazione e gli Enti regionali, da sottoporre al parere dell' apposita Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di Amministrazione.
Nella relazione sarà riservata, tra l' altro, particolare valutazione all' attività svolta presso la Segreteria Generale Straordinaria per i problemi del terremoto nonché per l' attività svolta in via ordinaria relativamente a mansioni di istruttoria e controllo in materia di strumenti urbanistici comunali.
La Commissione giudicatrice dei concorsi sarà costituita dal Consiglio di Amministrazione.
Con il medesimo regolamento saranno determinate le procedure ed i criteri per la formulazione della relazione nonché le modalità per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dell' interessato avverso la relazione medesima.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno 1993, n. 333, l' illegittimita' costituzionale del quinto comma.
2 La menzione alla Commissione paritetica si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.