Art. 21
Gli effetti giuridici derivanti dall' applicazione del regime transitorio di cui al presente Titolo III, decorrono, ai fini della determinazione dell' anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale, dal 1 luglio 1981.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 3, secondo comma, L. R. 26/1985
2 Parole sostituite al primo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 26/1985