Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 20
Sono messi a concorso per titoli, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con effetto dal 1° luglio 1981, i posti, suddivisi per qualifica funzionale, nel limite sottoindicato:
- per il passaggio alla qualifica di funzionario fino a n. 210 posti;
- per il passaggio alla qualifica di consigliere fino a n. 280 posti;
- per il passaggio alla qualifica di segretario fino a n. 150 posti;
- per il passaggio alla qualifica di coadiutore fino a n. 60 posti.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, si procederà ad attribuire i posti di cui al comma precedente ai singoli profili professionali di ciascuna qualifica.
I 60 posti disponibili nella qualifica di coadiutore vengono rispettivamente attribuiti nel limite di 40 posti al personale appartenente alla qualifica di agente tecnico e nel limite di 20 posti al personale appartenente alla qualifica di commesso.
Per le qualifiche ex ENALC di << barman >> e << secondo maitre >> equiparate, secondo la tabella << A >> allegata alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, al secondo livello del ruolo ad esaurimento, viene fissata, a decorrere dal 1° dicembre 1982, la corrispondenza al terzo livello del ruolo ad esaurimento ed il personale appartenente a dette qualifiche viene inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel terzo livello del ruolo ad esaurimento.
Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, partecipa al regime transitorio di cui al presente Titolo III secondo l' equiparazione di cui al quinto comma dell' articolo 5. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore del ruolo unico regionale, detto personale cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.
Ai fini dei concorsi interni previsti dagli articoli 34 e 36 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per l' accesso alla qualifica immediatamente superiore, con effetto 1° gennaio 1984, è riservato rispettivamente il 35% e l' 85% dei posti resisi disponibili nel 1983 a seguito di cessazioni dal servizio.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'undicesimo comma da art. 4, primo comma, L. R. 26/1985
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 26/1985
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 22/1986
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, primo comma, L. R. 38/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, primo comma, L. R. 64/1986
6 Per il contingente organico vedi la tabella << A >> di cui all' articolo 259, comma 1, L.R. 7/88.
7 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 67, comma 2, L. R. 44/1988