Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 16 bis
1. L' anticipazione della buonuscita di cui all' articolo 16 può essere concessa per le seguenti finalità:
a) spese per terapie e/o interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;
b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi;
c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell' abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o dei figli conviventi, o di quella in locazione;
d) spese di arredamento dell' abitazione, nonché spese per contratti di locazione e/trasloco;
e) matrimonio;
f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;
g) estinzione di mutui fondiari o edilizi;
h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzione a fini previdenziali;
i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;
l) pagamento di imposte di successione.

2. Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 16, secondo comma, verrà specificata la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la documentazione da produrre è riferita esclusivamente al verificarsi dell' evento.
3. L' anticipazione della buonuscita è cumulabile con altre provvidenze statali e/o regionali finalizzate allo stesso intervento per il quale viene richiesta l' anticipazione medesima.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 44/1988
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 31/1997
3 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 17/2004
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 15, L. R. 12/2010
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 34/2015
6 Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 8, comma 6, L. R. 34/2015