Le disposizioni di cui all' articolo 46, primo, secondo, quarto comma della
legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, si applicano, nel limite di una unitā, al personale ivi indicato che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione.
L' inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed č disposto a domanda dell' interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.