Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 10
 
All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire 600 orarie, 750 orarie, 1.000 orarie sono rispettivamente elevati a lire 1.000 orarie, 1.000 orarie, 1.400 orarie.