Legge regionale 27 maggio 1983 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 33/1992

Articolo 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 33/1992

Articolo 2 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 33/1992

Integrata la disciplina della legge da art. 15, comma 3, L. R. 13/2003

Art. 1

(2)(4)

1. I Consiglieri regionali, entro novanta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

(5)

2. Gli adempimenti indicati al comma 1, a esclusione di quelli relativi alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

(6)

3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2.

4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica il comma 2.

5. Le disposizioni contenute nel comma 4 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 33/1992

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 2, L. R. 13/2003

Parole sostituite al primo comma da art. 85, comma 1, L. R. 28/2007

Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' XI Legislatura. Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 48 della medesima L.R. 10/2013.

Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018

Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018

Art. 1 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 33/1992

Articolo abrogato da art. 91, comma 1, L. R. 28/2007

Art. 1 ter

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 33/1992

Articolo abrogato da art. 91, comma 1, L. R. 28/2007

Art. 2

L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è competente a ricevere gli adempimenti dei Consiglieri regionali di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

L' anzidetto Ufficio, altresì, predispone lo schema di modulo sul quale dovranno essere effettuate le dichiarazioni patrimoniali qui considerate.

3. Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime secondo le modalità prescritte dalla normativa nazionale vigente.

(1)(2)

Note:

Terzo comma sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' XI Legislatura. Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 48 della medesima L.R. 10/2013.

Terzo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 12/2018

Art. 2 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 33/1992

Articolo abrogato da art. 91, comma 1, L. R. 28/2007

Art. 3

(1)

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una sanzione pecuniaria dal 10 al 30 per cento dell'indennità di presenza mensile lorda di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri).

Note:

Articolo sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' XI Legislatura. Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 48 della medesima L.R. 10/2013.

Art. 4

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all' articolo 1.

A tal fine, il Bollettino Ufficiale della Regione, nel quale sono pubblicate le dichiarazioni suindicate, è reso disponibile per la consultazione da parte dei soggetti predetti.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno, altresì, diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell' articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

(1)

Note:

Integrata la disciplina del terzo comma da art. 15, comma 4, L. R. 13/2003

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.