1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una sanzione pecuniaria dal 10 al 30 per cento dell'indennità di presenza mensile lorda di cui all'
articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri).
1 Articolo sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' XI Legislatura. Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 48 della medesima L.R. 10/2013.