Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche nel periodo che va dal 31 luglio 1982 alla data di entrata in vigore della
legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, ad eccezione di quelli rurali, destinati ad uso abitativo o ad attività produttive nonché per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche, applicando le procedure e le modalità previste nella
legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.