Legge regionale 27 maggio 1983, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 31/05/1983

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - Integrazione alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, concernente << Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche >>.
Art. 5
 
Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche nel periodo che va dal 31 luglio 1982 alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, ad eccezione di quelli rurali, destinati ad uso abitativo o ad attività produttive nonché per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche, applicando le procedure e le modalità previste nella legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.