Legge regionale 14 aprile 1983, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/04/1983

Disposizioni interpretative ed integrative della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55 e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, riguardanti personale degli Enti soppressi.
Art. 1
 
In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55, per << Previsto trattamento >> s' intende il trattamento comprensivo degli assegni fissi e di quelli accessori.
Art. 2
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, sono aggiunti i seguenti:
<< Al personale di cui al precedente articolo 8, nei confronti del quale veniva applicato, ai fini del trattamento economico, il DPR 16 ottobre 1979, n. 509, e che ha operato ed operi nelle strutture degli Enti locali in turni avvicendati viene corrisposta dalla data del 12 aprile 1980 fino all' entrata a regime dell' accordo del personale dipendente dagli Enti locali, relativo al triennio 1982-84, l' indennitā di turno spettante secondo l' ordinamento di provenienza.

Art. 3
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei commi aggiunti all' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, con il precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 3324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, presenta sufficiente disponibilitā.