Legge regionale 07 marzo 1983 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/08/1988

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull' occupazione giovanile.

Art. 4

L' inquadramento nel ruolo unico regionale del personale, di cui all' articolo 1 della presente legge, ha luogo anche in posizione soprannumeraria rispetto la dotazione organica in vigore, nella misura di 128 unità suddivise, per livello funzionale - retributivo, secondo quanto indicato nell' allegata Tabella B.

Note:

Secondo comma abrogato da art. 259, comma 4, L. R. 7/1988