Legge regionale 07 marzo 1983, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/08/1988

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull' occupazione giovanile.
Art. 6
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' ultimo comma del precedente articolo 3 fanno carico - con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, - al capitolo 8508 e, - con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 - al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilitą.