Legge regionale 07 marzo 1983, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/08/1988

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull' occupazione giovanile.
Art. 1
 
Il personale assunto od assegnato all' Amministrazione regionale in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle leggi regionali emanate in materia, ivi compresa la legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, sugli interventi straordinari per l' occupazione giovanile nelle zone terremotate, iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nel ruolo unico regionale, con effetto dalla data predetta.
L' inquadramento ha luogo nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica funzionale risultante dalla suddetta graduatoria unica regionale, secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A, e con l' attribuzione dello stipendio iniziale previsto per il predetto livello.
Art. 3
 
Ai fini dell' inquadramento di cui all' articolo 1 della presente legge, il personale ivi considerato sarà incluso in un apposito elenco, da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed alla emigrazione.
Per ciascun dipendente saranno indicati gli elementi della rispettiva posizione nella graduatoria unica regionale.
Dell' elenco verrà data pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione, coloro i quali precedono ai sensi dell' articolo 4, della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, nell' ordine cronologico gli iscritti nell' elenco suindicato possono presentare istanza per l' inquadramento nel ruolo unico regionale.
In caso di accoglimento dell' istanza, l' elenco verrà aggiornato di conseguenza.
Sulla base dell' elenco, divenuto definitivo, la Giunta regionale provvede, altresì, ad aggiornare la graduatoria unica regionale.
Art. 6
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' ultimo comma del precedente articolo 3 fanno carico - con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, - al capitolo 8508 e, - con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 - al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.