Legge regionale 07 marzo 1983 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022
Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7 ter
(1)(10)(11)(12)(13)(27)
1. L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi, con le modalità e i criteri indicati nel regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze.
(5)(7)(9)(14)(15)(28)(36)(38)
2. I contributi possono essere concessi sino al 100 per cento della spesa ammissibile.
(8)(16)(35)
Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa, devono essere presentate, esclusivamente per il tramite delle competenti autorità religiose, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Le domande conservano validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.
(19)(20)(21)(22)(29)(30)(37)
5 bis. Le competenti autorità religiose inoltrano all'Amministrazione regionale le domande ritenute prioritarie in applicazione dei criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1.
(23)
6. La ripartizione delle risorse disponibili è effettuata con decreto del Direttore del Servizio edilizia, con il quale è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile in via di massima e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale.
(4)(24)(34)
7. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposte ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
(25)
7 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro immobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario e rientrante nelle tipologie e di cui alla legge di finanziamento.
(32)
7 ter. A tal fine è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita istanza corredata di elaborati progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
(33)
8.
( ABROGATO )
(6)(26)(31)
Note:1 Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 53/1985
2 Terzo comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 34/1987 con applicabilita' delle nuove disposizioni, ex articolo 9 della medesima legge, anche alle domande in precedenza presentate purche' in corso d' istruttoria.
3 Parole soppresse al terzo comma da art. 99, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
4 Parole soppresse al sesto comma da art. 99, comma 2, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
5 Parole sostituite al primo comma da art. 80, comma 1, L. R. 30/1992
6 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 25, comma 1, L. R. 31/1995
7 Primo comma sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 16/1996
8 Secondo comma sostituito da art. 6, comma 11, L. R. 13/2000
9 Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 86, L. R. 30/2007
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 12/2009
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 1, L. R. 13/2014
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 2, L. R. 13/2014
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 27/2014
14 Parole soppresse al primo comma da art. 4, comma 79, L. R. 27/2014
15 Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 79, L. R. 27/2014
16 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 80, L. R. 27/2014
17 Terzo comma abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014
18 Quarto comma abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014
19 Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera a), L. R. 27/2014
20 Parole aggiunte al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera b), L. R. 27/2014
21 Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera c), L. R. 27/2014
22 Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera d), L. R. 27/2014
23 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 83, L. R. 27/2014
24 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 84, L. R. 27/2014
25 Comma 7 sostituito da art. 4, comma 85, L. R. 27/2014
26 Comma 8 sostituito da art. 4, comma 86, L. R. 27/2014
27 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 89, L. R. 27/2014
28 Parole soppresse al primo comma da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
29 Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
30 Parole aggiunte al quinto comma da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
31 Comma 8 abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
32 Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 9, L. R. 24/2016
33 Comma 7 ter aggiunto da art. 5, comma 9, L. R. 24/2016
34 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 18, L. R. 12/2018
35 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 20/2018
36 Parole soppresse al primo comma da art. 5, comma 31, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
37 Parole sostituite al quinto comma da art. 51, comma 1, L. R. 13/2020
38 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 62, L. R. 13/2022