Legge regionale 07 marzo 1983 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 ter

(1)(10)(11)(12)(13)(27)

1. L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi, con le modalità e i criteri indicati nel regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze.

(5)(7)(9)(14)(15)(28)(36)(38)

2. I contributi possono essere concessi sino al 100 per cento della spesa ammissibile.

(8)(16)(35)

Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa, devono essere presentate, esclusivamente per il tramite delle competenti autorità religiose, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Le domande conservano validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

(19)(20)(21)(22)(29)(30)(37)

5 bis. Le competenti autorità religiose inoltrano all'Amministrazione regionale le domande ritenute prioritarie in applicazione dei criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1.

(23)

6. La ripartizione delle risorse disponibili è effettuata con decreto del Direttore del Servizio edilizia, con il quale è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile in via di massima e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale.

(4)(24)(34)

7. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposte ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(25)

7 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro immobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario e rientrante nelle tipologie e di cui alla legge di finanziamento.

(32)

7 ter. A tal fine è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita istanza corredata di elaborati progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

(33)

8.

( ABROGATO )

(6)(26)(31)

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 53/1985

Terzo comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 34/1987 con applicabilita' delle nuove disposizioni, ex articolo 9 della medesima legge, anche alle domande in precedenza presentate purche' in corso d' istruttoria.

Parole soppresse al terzo comma da art. 99, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Parole soppresse al sesto comma da art. 99, comma 2, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Parole sostituite al primo comma da art. 80, comma 1, L. R. 30/1992

Parole sostituite all'ottavo comma da art. 25, comma 1, L. R. 31/1995

Primo comma sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 16/1996

Secondo comma sostituito da art. 6, comma 11, L. R. 13/2000

Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 86, L. R. 30/2007

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 12/2009

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 1, L. R. 13/2014

12  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 2, L. R. 13/2014

13  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 27/2014

14  Parole soppresse al primo comma da art. 4, comma 79, L. R. 27/2014

15  Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 79, L. R. 27/2014

16  Comma 2 sostituito da art. 4, comma 80, L. R. 27/2014

17  Terzo comma abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014

18  Quarto comma abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014

19  Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera a), L. R. 27/2014

20  Parole aggiunte al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera b), L. R. 27/2014

21  Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera c), L. R. 27/2014

22  Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 82, lettera d), L. R. 27/2014

23  Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 83, L. R. 27/2014

24  Comma 6 sostituito da art. 4, comma 84, L. R. 27/2014

25  Comma 7 sostituito da art. 4, comma 85, L. R. 27/2014

26  Comma 8 sostituito da art. 4, comma 86, L. R. 27/2014

27  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 89, L. R. 27/2014

28  Parole soppresse al primo comma da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016

29  Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016

30  Parole aggiunte al quinto comma da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016

31  Comma 8 abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016

32  Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 9, L. R. 24/2016

33  Comma 7 ter aggiunto da art. 5, comma 9, L. R. 24/2016

34  Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 18, L. R. 12/2018

35  Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 20/2018

36  Parole soppresse al primo comma da art. 5, comma 31, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

37  Parole sostituite al quinto comma da art. 51, comma 1, L. R. 13/2020

38  Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 62, L. R. 13/2022